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giovedì 30 settembre 2010

Interrogazione parlamentare (2^ parte): risposta del sottosegretario di Stato Interno Davico Michelino


Signor Presidente, Onorevoli Deputati, l'ordinamento vigente, riconosce ai comuni autonomia normativa, statutaria e regolamentare, nelle materie indicate dalla legge.

Il regolamento, fonte tipica subordinata allo statuto, individua le norme di dettaglio per l'organizzazione e per il funzionamento delle istituzioni comunali.

In particolare, l'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 demanda al regolamento comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, la disciplina sul funzionamento dei consiglio comunale.

In tale quadro, l'articolo 11 dello Statuto del comune di San Zeno al Naviglio attribuisce ad apposito regolamento, da approvarsi a maggioranza assoluta - nell'ambito dei principi stabiliti dallo stesso statuto - la disciplina di dettaglio in ordine alle modalità di convocazione del consiglio, alla presentazione delle proposte nonché al numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute e alla gestione delle risorse per il funzionamento del consiglio stesso.

Da quanto riferito dalla Prefettura di Brescia, effettivamente, non risulta che tale provvedimento sia stato emanato. Al riguardo, ferma restando la necessità che l'ente provveda alla approvazione del regolamento, la stessa autonomia ad esso riconosciuta non consente alcun intervento di tipo sostitutivo.

Peraltro, il sistema vigente consente di supplire alla mancata approvazione dei regolamenti attraverso la previsione contemplata dall'articolo 273, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 che, in via transitoria - finché l'ente non si sia dotato compiutamente di una disciplina statutaria e regolamentare - impone di continuare ad applicare le disposizioni di cui agli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto n. 148 del 1915.

Inoltre - sempre secondo quanto riferito dalla Prefettura di Brescia - con delibera consiliare n. 21 del 28 settembre 2009, è stata istituita presso il comune di San Zeno un'apposita «Commissione Statuto e Regolamenti», i cui componenti sono stati nominati con deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 17 dicembre 2009; la Commissione in parola, cui spetterà l'esame delle proposte regolamentari con potere consultivo, avrà tra le proprie competenze l'esame del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale: funzionamento che, peraltro, allo stato viene garantito anche da specifiche norme contenute nello Statuto Comunale.

Quanto alle altre assente irregolarità segnalate dagli interroganti, la Prefettura di Brescia ha richiesto specifici chiarimenti al Sindaco, il quale ha innanzitutto riferito che i ritardi nella redazione dei verbali del Consiglio si sono verificati solo durante il periodo dello svolgimento delle elezioni del giugno 2009 e sarebbero da imputarsi ai gravosi impegni che il Segretario Comunale ha dovuto sostenere nei tre comuni ove svolgeva le proprie funzioni all'epoca dei fatti.

Quanto all'inserimento all'ordine del giorno, nella seduta consiliare di insediamento del 18 giugno 2009, della deliberazione per l'approvazione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Aziende ed Istituti, questa è stata giustificata con la necessità di provvedere ad uno specifico adempimento previsto dall'articolo 42, comma 2, lettera m) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali».

Ed ancora: è stato riferito che il prospetto delle variazioni in entrata ed in uscita, inerente al punto all'ordine del giorno «Seconda variazione di bilancio 2009», discusso nel corso del Consiglio Comunale del 21 luglio 2009, è stato - come tutte le proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale - regolarmente depositato agli atti dello stesso Consiglio, rimanendo a disposizione di tutti i Consiglieri, oltre ad essere trasmesso ai capigruppo consiliari in via informatica.

Anche per quanto riguarda le copie delle richieste di finanziamento formulate da vari istituti scolastici - relativamente all'ordine del giorno «Piano del diritto 2009/2010», trattato nella medesima seduta del Consiglio Comunale del 21 luglio 2009 - il Sindaco ha assicurato che sono state messe a disposizione dei consiglieri mediante deposito agli atti dell'Ufficio.

Per quanto riguarda l'omesso inserimento all'ordine del giorno, nella seduta del 28 settembre 2009, di interpellanze proposte alcuni mesi prima dai gruppi di opposizione, nel corso della seduta il Sindaco ha comunicato comunque di «procedere a rispondere alle interrogazioni»; tuttavia, la minoranza, sul presupposto che l'argomento non era iscritto all'ordine del giorno e che, pertanto, non aveva avuto modo di accedere agli atti, ha abbandonato l'aula consiliare senza ascoltare le conseguenti risposte. Peraltro, le medesime interrogazioni ed interpellanze sono state oggetto di discussione nella successiva seduta consiliare del 20 ottobre 2009.

La mancata discussione, inoltre, nella seduta consiliare del 26 novembre 2009, di un punto all'ordine del giorno richiesto da un quinto dei consiglieri comunali è stata deliberata - in base al principio giurisprudenziale che riconosce al Consiglio il potere di determinare l'ammissibilità degli argomenti richiesti - dal Consiglio stesso che ha dichiarato inammissibile la proposta, in quanto relativa ad argomento considerato non rientrante tra le competenze consiliari.

Nella medesima seduta, per quanto riguarda l'utilizzazione di un personal computer con videoproiettore da parte del capogruppo della minoranza, il Sindaco ha evidenziato che l'organizzazione funzionale dei lavori consiliari spettava al Presidente del Consiglio Comunale e che, con riferimento alle materie iscritte all'ordine del giorno, non riteneva opportuno l'utilizzo di strumentazione informatica non conforme alle disposizioni normative vigenti.

Circa, poi, la censura attinente alla omessa risposta alla richiesta di integrazione e correzione dei verbali consiliari delle sedute del 18 giugno, 21 luglio e 20 ottobre 2009, ed al mancato rilascio di copia dei verbali richiesti, l'Amministrazione comunale ha precisato alla Prefettura che le copie di tali atti sono state rilasciate con riserva di provvedere successivamente all'inserimento all'ordine del giorno delle cennate rettifiche, secondo quanto stabilito dalle norme statutarie.

In ordine, infine, alla asseritamente tardiva o mancante comunicazione delle risposte alle varie interpellanze, tra cui quella presentata il 25 ottobre 2009 e relativa alla erogazione di emolumenti pari a 25.000 euro, il Comune ha ritenuto di sottolineare che gli emolumenti del Segretario Comunale sono stabiliti dal contratto nazionale di lavoro e che, pertanto, non sono determinati con deliberazione di Giunta. Ha inoltre precisato che, nel caso di specie, gli stessi emolumenti sono stati resi pubblici nel contesto della cosiddetta «operazione trasparenza» avviata dall'Amministrazione comunale sul relativo sito internet, nel quale sono state specificate le singole voci degli emolumenti stessi.
Per quanto riguarda l'accesso agli atti, si segnala che il relativo diritto è attribuito ai consiglieri comunali e provinciali dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e che la copiosa, conforme e consolidata giurisprudenza ne ha riconosciuto l'ampiezza, affermando che la norma intende assicurare agli amministratori dell'ente la possibilità di ottenere tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato senza alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata.

Alla luce di quanto ho esposto, appare evidente che non sussiste alcuna ipotesi per poter attivare qualsiasi forma di intervento sostitutivo nei confronti dell'Ente.

Posso assicurare, in ogni caso, che la Prefettura continuerà nella sua attività di monitoraggio sull'attività dell'ente locale per tutto quanto di propria competenza.