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giovedì 11 febbraio 2010

Interrogazione sull'albo pretorio on line

Il sottoscritto Fabrizio Molteni, in qualità di Consigliere comunale della lista civica “San Zeno è di tutti”, visto:
  • l’art. 43, c.1, del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000
  • l’art. 13, c.7, del vigente Statuto Comunale

Premesso che:

la legge 18 giugno 2009, n. 69, concernente "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 , dispone all’art. 32, dal titolo “Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”, che:
  1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
  2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza ed in previsione di quanto previsto dal comma 5° dello stesso articolo 32, come modificato dall’art. 2 comma 5° del Decreto-Legge 30 dicembre 2009, n. 194, “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009,
  3. A decorrere dal 1º luglio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio;

considerato che:

l’adempimento di tale provvedimento consentirebbe, in conformità alla ratio della legge,
l’eliminazione di sprechi ed inoltre una maggiore e più facilitata fruibilità degli atti da parte dei cittadini, degli amministratori e di ogni altro avente diritto;

constatato che:

il Comune di San Zeno Naviglio non ha ancora provveduto ad ottemperare agli obblighi di
legge;


Chiede:
  1. in che tempi e con quali modalità l’amministrazione comunale intende adempiere al dettato normativo;
  2. che alla presente interrogazione venga data risposta in Consiglio Comunale.

Colgo l’occasione per augurarvi buon lavoro e porgo distinti saluti.


Il consigliere della lista civica “San Zeno è di tutti”